Art. 25 Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza. 1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono: a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo; b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche' quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell'articolo 21; c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza; d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza. 2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.