Art. 26 
 
                   Divulgazione delle informazioni 
 
  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva   rendono   pubbliche,
mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti
informazioni: 
    a) lo statuto; 
    b)  le  condizioni  di  adesione  e  le  condizioni   di   ritiro
dell'autorizzazione a gestire i diritti,  se  non  specificate  nello
statuto; 
    c) i contratti standard  per  la  concessione  di  licenze  e  le
tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; 
    d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; 
    e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti  ai
titolari dei diritti; 
    f) la politica generale relativa alle spese di gestione; 
    g)  la  politica  generale  in  materia  di  detrazioni,  diversa
rispetto a quella relativa alle spese di gestione,  ai  proventi  dei
diritti e a qualsiasi reddito  derivante  dalle  spese  di  gestione,
comprese quelle finalizzate  alla  prestazione  di  servizi  sociali,
culturali ed educativi; 
    h) un elenco degli accordi di  rappresentanza  sottoscritti  e  i
nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali  accordi  di
rappresentanza sono stati conclusi; 
    i)  la   politica   generale   sull'utilizzo   di   importi   non
distribuibili; 
    l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle
controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.