Art. 28 
 
                  Relazione di trasparenza annuale 
 
  1. Fermi gli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla  normativa
vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione
di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale  di  cui
al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi  dalla
fine di tale  esercizio.  La  relazione  viene  pubblicata  sul  sito
internet di ciascun organismo ove  rimane  pubblicamente  disponibile
per almeno cinque anni. 
  2.  La  relazione  di  trasparenza  annuale  contiene   almeno   le
informazioni di cui all'Allegato al presente decreto. 
  3.  La  relazione  speciale  riguarda  l'eventuale  utilizzo  degli
importi detratti  ai  fini  della  prestazione  di  servizi  sociali,
culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in
materia di cui al punto 3 dell'Allegato. 
  4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza  annuale
sono controllati da uno o piu'  soggetti  abilitati  per  legge  alla
revisione dei conti.  La  relazione  di  revisione  e  gli  eventuali
rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di  trasparenza
annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili  comprendono  i
documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come  specificate
nell'Allegato. 
  5. Oltre alla relazione di cui al comma  1,  la  Societa'  italiana
degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di  ogni  anno,
al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma  3,
della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati
dell'attivita'  svolta,  relativa  ai  profili  di   trasparenza   ed
efficienza. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio  2008,
          n. 2 si veda nelle note all'art. 10.