Art. 20 
 
 
           Controllo sulla gestione delle attivita' svolte 
              dagli enti del servizio civile universale 
 
  1.  La  legittimita'  e  la  regolarita'  del  funzionamento  delle
procedure di realizzazione dei programmi di  intervento  di  servizio
civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui
all'articolo 11 e' assicurata mediante il controllo  sulla  gestione.
All'esito  del   controllo   sono   adottati   eventuali   interventi
correttivi. 
  2. Il controllo di cui al comma 1 e'  effettuato  dalla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  sulla  base  di  uno  specifico  «Piano
annuale», pubblicato sul sito istituzionale.