Art. 20 Controllo sulla gestione delle attivita' svolte dagli enti del servizio civile universale 1. La legittimita' e la regolarita' del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e' assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.