Art. 21 
 
 
        Valutazione dei risultati dei programmi di intervento 
 
  1. La valutazione dei risultati dei  programmi  di  intervento  sui
territori e  sulle  comunita'  locali  interessate  e'  svolta  dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  tenendo  conto  delle  linee
guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno  2016,  n.
106. 
  2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e'  oggetto  di  uno
specifico rapporto annuale, redatto dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati  di
comprovata  qualificazione  in  materia,  e   pubblicato   sul   sito
istituzionale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
          6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del
          terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
          servizio civile universale): 
              «Art.  7  (Vigilanza,  monitoraggio  e  controllo).   -
          (Omissis). 
              3. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g),
          predispone linee guida in materia di bilancio sociale e  di
          sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
          svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di
          quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  lettera  o).  Per
          valutazione dell'impatto sociale si intende la  valutazione
          qualitativa  e  quantitativa,  sul  breve,  medio  e  lungo
          periodo,  degli  effetti  delle  attivita'   svolte   sulla
          comunita'    di    riferimento    rispetto    all'obiettivo
          individuato. 
              (Omissis).».