Art. 22 
 
 
             Verifiche ispettive sulle attivita' svolte 
              dagli enti del servizio civile universale 
 
  1. Il rispetto delle norme  per  la  selezione  e  l'impiego  degli
operatori volontari nonche' la corretta realizzazione  dei  programmi
di intervento da parte degli enti di servizio civile universale  sono
oggetto di  verifiche  ispettive,  effettuate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle  regioni  e  delle
province  autonome.  Per  le  verifiche  ispettive  sugli  interventi
all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  avvalersi,
attraverso il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  d'intesa  con  esso,  del  supporto  degli  uffici
diplomatici e consolari all'estero. 
  2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al  comma  1,
resta  fermo  il  regime  delle  sanzioni   amministrative   previsto
dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis  della  legge  6
          marzo  2001,  n.  64  (Istituzione  del   servizio   civile
          nazionale): 
              «Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di
          cui all'art. 3 sono tenuti  a  cooperare  per  l'efficiente
          gestione del servizio civile e  la  corretta  realizzazione
          dei progetti. 
              2. Agli enti che violino il dovere di cui al  comma  1,
          in particolare non  osservando  le  procedure  e  le  norme
          previste per la selezione dei  volontari,  ovvero  violando
          quelle per le modalita' di impiego  dei  volontari,  o  non
          realizzando in tutto o in parte i progetti  ovvero  ledendo
          la dignita' del volontario, si applicano una o  piu'  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
              a) diffida per  iscritto,  consistente  in  un  formale
          invito a uniformarsi; 
              b)  revoca  del  provvedimento  di   approvazione   del
          progetto, con diffida a proseguirne le attivita'; 
              c) interdizione temporanea a presentare altri  progetti
          di servizio civile della durata di un anno; 
              d)  cancellazione  dall'albo  degli  enti  di  servizio
          civile. 
              3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
          contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
          controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore
          a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale  per  il  servizio
          civile o dalle regioni o dalle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive  competenze,  in
          ordine proporzionale e crescente, secondo la  gravita'  del
          fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o  di
          colpa,  gli   effetti   prodottisi.   La   sanzione   della
          cancellazione dall'albo degli enti di  servizio  civile  e'
          disposta  solo  in  caso  di  particolare  gravita'   delle
          condotte contestate ed impedisce la reiscrizione  dell'ente
          nell'albo per cinque anni.».