Art. 20
Tecnico competente
1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per
l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di
cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La
professione di tecnico competente in acustica rientra tra le
professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14
gennaio 2013, n. 4.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.
- Per i riferimenti normativi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, si veda nelle note alle premesse.