Art. 20 Tecnico competente 1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9. - Per i riferimenti normativi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si veda nelle note alle premesse.