Art. 21
Elenco dei tecnici competenti in acustica
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla
base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda
di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui
all'allegato 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante
idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,
dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per
gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
apposite linee guida.
3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il
cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita,
la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in
acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in
acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al
comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la
pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il
recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i
dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di
iscrizione nell'elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione
di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1,
secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni
provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al
comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1
e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle
strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere
tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti
dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le
predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il
personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche
periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione
dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono
disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.