Art. 22
Requisiti per l'iscrizione
1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in
possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o
scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master
universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,
di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di
cui all'allegato 2;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in
acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato
nell'allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per
esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato
2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi
di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni
dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21
puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti
requisiti:
a) aver svolto attivita' professionale in materia di acustica
applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di
comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non
occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea
documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e'
valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle
prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita' professionale in
materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo
unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai
limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica
acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata
all'industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in
acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato
nell'allegato 2.
3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali
previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia
autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che
sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro
dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della
normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre
1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, si veda nelle note all'art. 18.