Art. 22 
 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in
possesso della laurea o laurea  magistrale  ad  indirizzo  tecnico  o
scientifico, come specificato in allegato 2,  e  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
    a) avere superato  con  profitto  l'esame  finale  di  un  master
universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,
di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  nelle  tematiche  oggetto
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema  di  corso  di
cui all'allegato 2; 
    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in
acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato 2; 
    c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari  in  materie  di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  rilasciati  per
esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i  contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in  allegato
2; 
    d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una  tesi
di dottorato in acustica ambientale. 
  2. In via transitoria, per un periodo di non piu'  di  cinque  anni
dalla data del presente decreto, all'elenco di  cui  all'articolo  21
puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di  scuola  media
superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti
requisiti: 
    a) aver svolto attivita' professionale  in  materia  di  acustica
applicata  per  almeno  quattro  anni,  decorrenti  dalla   data   di
comunicazione dell'avvio alla  regione  di  residenza,  in  modo  non
occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero  alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui  all'articolo  2,  comma  8,
della  legge  26  ottobre  1995,  n.   447,   attestata   da   idonea
documentazione.  La  non  occasionalita'  dell'attivita'  svolta   e'
valutata  tenendo  conto  della  durata  e  della   rilevanza   delle
prestazioni relative ad ogni anno.  Per  attivita'  professionale  in
materia di acustica applicata si intende: 
      1) effettuazione di misure in  ambiente  esterno  ed  abitativo
unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati  ai
limiti di legge; 
      2) partecipazione  o  collaborazione  a  progetti  di  bonifica
acustica; 
      3) redazione o revisione di zonizzazione acustica; 
      4) redazione di piani di risanamento; 
      5) attivita' professionali nei settori dell'acustica  applicata
all'industria ovvero acustica forense; 
    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in
acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato 2. 
  3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei  requisiti  professionali
previsti ai commi 1 e 2  e'  verificata  dalla  regione  o  provincia
autonoma. 
  4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che
sono in  possesso  di  requisiti  acquisiti  in  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, valutabili come  equipollenti,  ai  sensi  della
normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti normativi della  legge  26  ottobre
          1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, si veda nelle note all'art. 18.