Art. 23
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,
con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di
abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione
previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi
alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione
organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali,
validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in
acustica ai sensi dell'articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno
quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e
organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo
l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione
di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante
del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri
soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza
tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.