Art. 23 
 
 
              Tavolo tecnico nazionale di coordinamento 
 
  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,
con il compito di: 
    a) monitorare, a livello nazionale, la qualita'  del  sistema  di
abilitazione e la  conformita'  didattica  dei  corsi  di  formazione
previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri  resi
alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3; 
    b)  favorire  lo  scambio  di  informazioni  e   l'ottimizzazione
organizzativa e didattica degli stessi corsi; 
    c) accertare i titoli di  studio  e  i  requisiti  professionali,
validi  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  competenti   in
acustica ai sensi dell'articolo 22. 
  2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno
quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione  e
organizzazione dei corsi di  formazione  e  aggiornamento  proponendo
l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti. 
  3. Il  tavolo  e'  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  funzione
di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da  un  rappresentante
del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome. 
  4. Possono partecipare al tavolo  con  funzione  consultiva,  altri
soggetti  in  possesso  di  adeguata  professionalita'  e  competenza
tecnica nelle materie all'ordine del giorno. 
  5.  Ai  componenti  del  tavolo  non  sono  corrisposti   compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.