Art. 23 Tavolo tecnico nazionale di coordinamento 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di: a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3; b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi; c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22. 2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti. 3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome. 4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno. 5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.