Art. 24
Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La professione di
tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;
c) il comma 8 e' abrogato.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.