Art. 25 
 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
applicano la disciplina previgente  alle  domande  di  riconoscimento
della qualificazione di tecnico competente in acustica ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data  31  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio  1998,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  sono  iscritti  ad  un  corso
riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica
di tecnico  competente  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998. 
  3.  Fino  alla  data  di  emanazione  delle  linee  guida  di   cui
all'articolo  21,  comma  2,  le  regioni  comunicano  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire  nell'elenco  di
cui all'articolo 21. 
  4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo  21,
comma 1, coloro che,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  hanno
presentato  istanza  di  inserimento  alla  regione,  continuano   ad
esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si
          veda nelle note alle premesse.