Art. 25
Regime transitorio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento
della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso
riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica
di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui
all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di
cui all'articolo 21.
4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21,
comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno
presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad
esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina.
Note all'art. 25:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si
veda nelle note alle premesse.