Art. 47 
 
 
              (Interventi per il trasporto ferroviario) 
 
  1. Al  fine  di  favorire  ed  accelerare  il  conseguimento  della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle  linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale  di
cui al Decreto del Ministro dei  Trasporti  e  della  Navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al  contempo  adeguati  livelli  di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro  120  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   Rete
Ferroviaria Italiana  S.p.A.  e'  individuata  quale  unico  soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali. 
  2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui  al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili  destinate  agli  scopi,  ed  in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali  sia  intervenuto  il
relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo  preposto
alla sicurezza. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture  e  dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze  di  mobilita'
dei viaggiatori e delle merci,  di  ampliamento  della  connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e  le  aree
metropolitane, di potenziamento delle  connessioni  verso  i  sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito  delle  linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per  la  rete  ferroviaria
nazionale, che possono essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee. 
  4. Le Regioni territorialmente competenti, i  gestori  delle  linee
regionali  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  possono   altresi'
concludere  accordi  e  stipulare  contratti  per   disciplinare   la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti  al  comma  1,
ovvero il subentro  nella  gestione  a  favore  della  medesima  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. delle  reti  ferroviarie  regionali,  ivi
comprese quelle classificate di rilevanza  per  la  rete  ferroviaria
nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli  oneri  contrattuali  e
individuando le necessarie risorse di copertura. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono
individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che  assumono  la
qualificazione  di  infrastruttura  ferroviaria   nazionale,   previa
individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi  del
secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti  capitoli
del bilancio dello Stato  che  sono  corrispondentemente  riallocate.
Tali linee sono trasferite, a  titolo  gratuito,  al  Demanio  ed  al
patrimonio indisponibile  e  disponibile  dello  Stato  ai  fini  del
contestuale  trasferimento,  mediante  conferimento  in  natura,   al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che  ne  assume  la
relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo  Stato
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T. 
  6. Al fine di consentire  il  completamento  del  Programma  Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di  ulteriori  opere  funzionali  a
rendere  gli  interventi  piu'  aderenti  alle  mutate  esigenze  dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita  delibera,  individua  le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n.2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del  23  marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi  giuridicamente  vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede  alla  loro  revoca  e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore  di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di  nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali. 
  7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Fermi  restando  gli
obblighi di cui al presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  70
milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono  trasferite
alla societa' Ferrovie del Sud Est e servizi  automobilistici  S.r.l.
per essere  utilizzate,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea in materia e  nell'ambito  del  piano  di  risanamento  della
societa',  esclusivamente  a  copertura   delle   passivita',   anche
pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto  infrastruttura.
Restano  fermi  gli  atti,  i  provvedimenti  e  le  operazioni  gia'
realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
17 settembre 2016, n.218. 
  8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A.  delle
somme dovute in relazione all'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a  partire  dall'anno
2014,  nelle   more   della   definizione   dei   relativi   rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi  i
residui perenti,  nonche'  di  quelle  iscritte  in  bilancio  e  nel
rispetto della vigente normativa europea. 
  9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto  definitivo
della  sezione  transfrontaliera  della   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le
modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c),  e  233,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come  previsto  dalla  legge  5
gennaio 2017, n.  1,  sono  autorizzate  le  attivita'  propedeutiche
all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,
comma  208,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  allo   scopo
finalizzate a legislazione vigente. L'opera e'  monitorata  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  10. Al fine di promuovere, in  applicazione  del  Regolamento  (UE)
1304/2014, il rinnovo  dei  sistemi  frenanti  dei  carri  merci  per
l'abbattimento del rumore prodotto da  tali  carri  e  compensare  le
imprese ferroviarie  dei  relativi  maggiori  oneri  di  gestione  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per  il  finanziamento  degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. 
  11. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  10  sono  destinate  in
favore  delle  imprese  ferroviarie  o  dei   detentori   dei   carri
ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE)  2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  sottoporre,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.