Art. 48 
 
 
(Misure urgenti per  la  promozione  della  concorrenza  e  la  lotta
       all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale) 
 
  1. I bacini di  mobilita'  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale e i relativi enti  di  governo,  sono  determinati
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  sentite
le citta' metropolitane, gli altri enti di  area  vasta  e  i  comuni
capoluogo  di  Provincia,  nell'ambito   della   pianificazione   del
trasporto pubblico regionale e locale, sulla base  di  analisi  della
domanda che tengano  conto  delle  caratteristiche  socio-economiche,
demografiche  e   comportamentali   dell'utenza   potenziale,   della
struttura   orografica,   del    livello    di    urbanizzazione    e
dell'articolazione  produttiva  del  territorio  di  riferimento.  La
definizione dei bacini  di  mobilita'  rileva  anche  ai  fini  della
pianificazione e del finanziamento degli interventi  della  mobilita'
urbana sostenibile. 
  2. I bacini di cui al  comma  1  comprendono  un'utenza  minima  di
350.000  abitanti  ovvero  inferiore  solo  se  coincidenti  con   il
territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso  le  reti,  gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'  degli  enti
pubblici associati. In tal caso gli  enti  di  governo  costituiscono
societa' interamente possedute dagli  enti  conferenti,  che  possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e  delle  altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non  e'  ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. 
  3. La determinazione dei bacini di mobilita' avviene in base a  una
quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto  pubblico
locale e regionale con tutte le modalita' che si intende  soddisfare,
avvalendosi  di  matrici  origine/destinazione  per  l'individuazione
della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di  linea  e
non,   nonche'   delle   fonti   informative   presenti   all'interno
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Gli operatori  gia'  attivi  nel  bacino  sono
tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in  relazione  ai
servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla  richiesta
di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e
riservatezza dei dati commerciali  sensibili.  Le  Regioni  hanno  la
facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di
cui al presente articolo. 
  4.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure  di  scelta  del
contraente per i servizi di trasporto locale e  regionale,  gli  enti
affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle medesime, articolano  i  bacini  di  mobilita'  in  piu'  lotti,
oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto
delle caratteristiche della domanda e  salvo  eccezioni  motivate  da
economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di
efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale
dell'area soggetta alle disposizioni di  cui  alla  legge  16  aprile
1973,  n.  171  e  successive  modificazioni.  Tali  eccezioni   sono
disciplinate  con  delibera   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto
-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6,  lettera
a), del presente articolo. Per quanto riguarda i  servizi  ferroviari
l'Autorita'  puo'  prevedere  eccezioni  relative   anche   a   lotti
comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra
le regioni interessate. 
  5. Nelle more della definizione  dei  bacini  di  mobilita'  e  dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono  comunque  procedere
al nuovo  affidamento  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  dei
servizi di trasporto  pubblico  per  i  quali  il  termine  ordinario
dell'affidamento e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  ovvero  scadra'  tra  la  predetta  data  e  fino
all'adozione dei provvedimenti di  pianificazione  e  istituzione  di
enti di governo. 
  6. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera f) sono anteposte  le  seguenti  parole:  "a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di  gara  rispetto  ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e  di
quella potenziale, delle economie di  scala  e  di  integrazione  tra
servizi, di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla  normativa
vigente, nonche' "; 
  b) al comma 2, lettera f),  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: ". Con riferimento al trasporto pubblico locale  l'Autorita'
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio  per  i  servizi
esercitati  da  societa'  in  house  o  da  societa'  con  prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' per quelli affidati  direttamente.  Sia  per  i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati  in
house o affidati direttamente l'Autorita' determina la  tipologia  di
obiettivi  di  efficacia  e  di  efficienza  che  il   gestore   deve
rispettare, nonche' gli  obiettivi  di  equilibrio  finanziario;  per
tutti  i  contratti  di  servizio  prevede  obblighi  di  separazione
contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.". 
  7. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente  per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico  locale  e  regionale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti  detta  regole  generali  in
materia di: 
  a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di  procedere
alla  riscossione  diretta  dei  proventi  da   traffico   da   parte
dell'affidatario, che se ne  assume  il  rischio  di  impresa,  ferma
restando  la  possibilita'  di  soluzioni  diverse  con   particolare
riferimento ai  servizi  per  i  quali  sia  prevista  l'integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra  piu'  lotti
di gara; 
  b) obbligo, per chi intenda partecipare  alle  predette  procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita' economica  e  finanziaria,
di un  patrimonio  netto  pari  almeno  al  quindici  per  cento  del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche'  dei  requisiti  di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  c)  adozione  di  misure  in  grado  di  garantire  all'affidatario
l'accesso  a  condizioni  eque  ai  beni   immobili   e   strumentali
indispensabili  all'effettuazione  del   servizio,   anche   relative
all'acquisto, alla 
  cessione, alla locazione o al comodato  d'uso  a  carico  dell'ente
affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche
disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico  e  per
la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei
predetti beni; 
  d) in alternativa a  quanto  previsto  sulla  proprieta'  dei  beni
strumentali  in  applicazione   della   lettera   c),   limitatamente
all'affidamento  di  servizi  di  trasporto   pubblico   ferroviario,
facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di  cedere  la
proprieta' dei beni immobili essenziali  e  dei  beni  strumentali  a
soggetti  societari,  costituiti  con  capitale  privato  ovvero  con
capitale pubblico e privato, che si specializzano  nell'acquisto  dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai  gestori  di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie; 
  e)  in  caso  di  sostituzione  del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione  nei  bandi  di  gara  del  trasferimento  del   personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante  con  l'esclusione  dei
dirigenti  e  nel  rispetto  della  normativa  europea  in   materia,
applicando  in  ogni  caso  al  personale  il  contratto   collettivo
nazionale di settore. Il trattamento di  fine  rapporto  relativo  ai
dipendenti del gestore uscente che  transitano  alle  dipendenze  del
soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente. 
  8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di  regolazione
dei trasporti provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a  munirsi  di  valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio  e  ad  ogni
singola  uscita,  se   prevista,   in   conformita'   alle   apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per  la  durata  del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 
  10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita' alle  apposite  prescrizioni  previste  dal  gestore,  in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 
  11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2  comporta
l'applicazione di una sanzione  pecuniaria  da  definirsi  con  legge
regionale. In assenza di legge  regionale,  la  sanzione  e'  pari  a
sessanta volte il valore  del  biglietto  ordinario  e  comunque  non
superiore a 200 euro. 
  12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Al fine di assicurare  il  piu'  efficace  contrasto  al  fenomeno
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico
possono  affidare  le  attivita'  di  prevenzione,   accertamento   e
contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti
non appartenenti agli organici del  gestore  medesimo,  qualificabili
come agenti accertatori. Gli  stessi  dovranno  essere  appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.". 
  13. Le rilevazioni dei sistemi di  video  sorveglianza  presenti  a
bordo  dei  veicoli  e  sulle  banchine  di  fermata  possono  essere
utilizzate ai fini del  contrasto  dell'evasione  tariffaria  e  come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali, per  l'identificazione  di  eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire  le  proprie  generalita'  agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle  competenti
forze dell'ordine.