Art. 34 
 
                     Servizio civile e tirocini 
 
  1. Il servizio civile all'estero puo' essere  prestato  nell'ambito
del sistema della  formazione  italiana  nel  mondo.  Si  applica  la
vigente normativa in materia. 
  2. Per le finalita' di cui  al  presente  decreto  legislativo,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  o
il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca possono
cofinanziare appositi programmi di tirocinio  curriculare  in  favore
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea  magistrale,  promossi
da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati
abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta  un
rimborso  forfetario  delle  spese  sostenute  nella  misura   minima
complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  puo'  essere
corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o  benefici
non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di
almeno due crediti formativi universitari o accademici  per  mese  di
attivita'.