Art. 35 
 
             Personale in servizio nelle scuole europee 
 
  1. Al personale in servizio nelle scuole europee  si  applicano  le
disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. 
  2. Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il
contingente del personale destinato alle scuole europee i  cui  oneri
non  sono  a  carico  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione    internazionale.    Il    Ministero    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  individua  i  candidati
italiani ai posti di direttore e  di  direttore  aggiunto  di  scuola
europea, previa pubblicazione di un  bando  che  regola  modalita'  e
criteri di selezione. Al  personale  di  cui  al  presente  comma  si
applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle
scuole europee, gli articoli 14 e 19. 
  3.  La  durata  del  servizio  nelle  scuole  europee  e'  regolata
dall'articolo  21,  in   quanto   compatibile   con   le   specifiche
disposizioni delle scuole europee.  Il  personale  gia'  in  servizio
presso una scuola  europea,  in  caso  di  nomina  a  direttore  o  a
direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella  nuova
funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario  generale  e
al vice segretario generale si applicano le  specifiche  disposizioni
delle scuole europee. 
  4. Il periodo di servizio nelle scuole europee  e'  computato  come
servizio  all'estero  agli  effetti  di  cui  all'articolo   21.   La
permanenza all'estero ai sensi dell'articolo  21  e'  computata  agli
effetti di cui al comma 2.