Art. 14 Continuita' del progetto educativo e didattico 1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita' certificata e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di sostegno didattico, purche' in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 4. Al fine di garantire la continuita' didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Note all'art. 14: - Si riportano i commi 5, 79, 131, dell'articolo 1 della citata legge 13 luglio 2015 n. 107: (Omissis). 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. (Omissis). 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. (Omissis). 131. A decorrere dal 1°settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (Omissis).». - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante «Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.