Art. 15 
 
         Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 
 
  1.   E'   istituito   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'Osservatorio  permanente   per
l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'. 
  2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica  svolge  i
seguenti compiti: 
  a) analisi e studio delle tematiche relative  all'inclusione  delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti con disabilita' certificata a  livello  nazionale  e
internazionale; 
  b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; 
  c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del
progetto individuale di inclusione; 
  d)  proposte  di  sperimentazione   in   materia   di   innovazione
metodologico-didattica e disciplinare; 
    e) pareri e proposte sugli atti normativi  inerenti  l'inclusione
scolastica. 
  3. L'Osservatorio di cui al comma  2  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  o  da  un  suo
delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni  delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative  sul  territorio
nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da  studenti  nonche'
da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  comprese  le  istituzioni
scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  di
funzionamento,  incluse  le  modalita'  di  espressione  dei   pareri
facoltativi di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  nonche'  la  durata
dell'Osservatorio di cui al comma 2. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.