Art. 17 
 
 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  di
inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano secondo i  rispettivi  Statuti  e  le
relative norme di attuazione.