Art. 20 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  a),  sono
svolte  dall'organico   dell'autonomia   esclusivamente   nell'ambito
dell'organico  dei  posti  di  sostegno,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)
e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane  e  finanziarie
disponibili. 
  3. Ai componenti dei Gruppi  per  l'inclusione  scolastica  di  cui
all'articolo 15 della legge n. 104  del  1992,  come  sostituito  dal
presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio  permanente
per l'inclusione scolastica non spetta  alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro  emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e
del GLI non puo'  essere  esonerato  dall'attivita'  didattica  o  di
servizio. 
  4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei  GIT,  pari  ad  euro
15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 75, della citata legge
          13 luglio 2015, n. 107: 
                «75. L'organico dei posti di sostegno e'  determinato
          nel limite previsto dall'articolo  2,  comma  414,  secondo
          periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
          modificazioni,  e  dall'articolo  15,  comma   2-bis,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  ferma
          restando la possibilita' di istituire posti  in  deroga  ai
          sensi dell'articolo 35, comma 7, della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, e dell'articolo 1,  comma  605,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  202,  della  citata
          legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «202. E'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  «La  Buona
          Scuola»  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.».