Art. 17 
 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Alle imprese editrici di quotidiani  italiani  editi  e  diffusi
all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo
5, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma
2, lettere a) e b). La  trattazione  deve  essere  svolta  con  testi
scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. 
  2. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in  Italia  e
diffusi  prevalentemente  all'estero  si  applicano  i  requisiti  di
accesso previsti dall'articolo 5. 
  3. Ai fini del requisito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
e), i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero  sono  equiparati
alle testate nazionali. 
  4. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 7.