Art. 17 Requisiti di accesso 1. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettere a) e b). La trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. 2. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5. 3. Ai fini del requisito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali. 4. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7.