Art. 19 
 
 
           Procedimento per la concessione del contributo 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  della
domanda di accesso ai contributi e la documentazione  istruttoria  da
produrre. 
  2.  Il  Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria   cura
l'istruttoria per l'ammissione al  contributo  con  il  supporto  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
con particolare  riguardo  all'acquisizione  della  dichiarazione  da
parte del competente capo dell'ufficio consolare  italiano  di  prima
categoria attestante che il quotidiano e' diffuso presso la comunita'
italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la
stessa. 
  3. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
nel termine previsto dall'articolo 12. A tale data  il  provvedimento
e'  comunque  adottato  sulla  base  delle   risultanze   istruttorie
acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere
al  recupero  delle  somme  che  risultino  indebitamente   percepite
all'esito dei controlli successivi.