Art. 20 Erogazione del contributo 1. Le imprese editrici di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 2. Il contributo e' erogato con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 11. La rata di anticipo e' liquidata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 1, e delle altre verifiche previste per legge. 3. Il contributo e' pagato in euro ovvero, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.
Note all'art. 20: - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.