Art. 20 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Le imprese editrici  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,
concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della
quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26
ottobre 2016, n. 198. 
  2. Il contributo e' erogato con le modalita' e alle  condizioni  di
cui  all'articolo  11.  La  rata  di  anticipo  e'  liquidata  previo
accertamento del possesso dei  requisiti  sulla  base  dei  documenti
istruttori indicati nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 19, comma 1,  e  delle  altre  verifiche
previste per legge. 
  3.  Il  contributo  e'  pagato  in  euro  ovvero,  su  domanda  del
beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta  del  Paese  di
appartenenza determinato secondo il tasso di cambio  del  giorno  del
pagamento. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle  note  all'art.
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