Art. 29 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Restano efficaci fino alla data di  scadenza  e  si  considerano
effettuate in ottemperanza al presente decreto: 
    a) la designazione del  punto  di  contatto  nazionale  prodotti,
PCP-Italia, gia' istituito in  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) fino alla piena efficacia della notifica,  come  organismo  di
valutazione tecnica,  dell'Organismo  nazionale  per  la  valutazione
tecnica europea ITAB di cui all'articolo  7,  le  designazioni  degli
organismi  di  valutazione  tecnica   gia'   effettuate,   ai   sensi
dell'articolo 29 del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e
verifica  della  costanza   della   prestazione   dei   prodotti   da
costruzione, gia' rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39
del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto; 
    d) le designazioni  dei  rappresentanti  in  seno  al  gruppo  di
coordinamento degli Organismi notificati, gia' effettuate,  ai  sensi
dell'articolo 55 del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    e)  le  designazioni  dei  rappresentanti  in  seno  al  Comitato
permanente  per   le   costruzioni,   gia'   effettuate,   ai   sensi
dell'articolo 64 del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Dalla data di  piena  efficacia  della  notifica  dell'Organismo
nazionale  per  la  valutazione  tecnica   europea   ITAB,   di   cui
all'articolo  7,  lo  stesso  subentra  in  tutte  le  funzioni,   le
competenze, i poteri e in tutti i rapporti  inerenti  la  valutazione
tecnica europea,  intrapresi  dagli  organismi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 7. 
  3. Nelle more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 15, per le attivita' di  cui  al  comma  1  svolte  dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  26
novembre 2012, n. 267, e in particolare: 
    a) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  a),
si applicano le disposizioni e le tariffe per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  rilascio  di  benestare   tecnico   europeo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n), ed allegato I, lettera N.d)  del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  26
novembre 2012, n. 267; 
    b) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  b),
le  relative  tariffe  sono  determinate  sulla  base  dell'effettiva
attivita' svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui
all'allegato   II   del   suddetto   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267. 
  3. Nelle more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 15, per le attivita' di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo  svolte  dal  Ministero   dell'interno   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  2  marzo
2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i  servizi
a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          764/2008 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 1 e degli allegati I  e  II  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  26  novembre
          2012, n.  267,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1. (Ambito di applicazione).  -  1.  Il  presente
          regolamento   si   applica   alle   attivita'    ricomprese
          all'articolo 7, comma 9, della legge  1°  agosto  2002,  n.
          166,  effettuate  dal  Servizio  tecnico   centrale   della
          Presidenza del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          finalizzate: 
                a) al rilascio della  concessione  ai  laboratori  di
          prova di cui all'articolo 20 della legge 5  novembre  1971,
          n. 1086, ed all'articolo  59  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed  alla  vigilanza
          sugli stessi; 
                b) alla qualificazione e vigilanza  della  produzione
          degli acciai per cemento armato normale  e  precompresso  e
          per strutture metalliche, compresi i  profilati  formati  a
          freddo o saldati senza trattamento termico,  ai  sensi  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio  1996  e
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti 14 settembre 2005,  sostituiti  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                c) al rilascio del certificato di  idoneita'  tecnica
          per i sistemi  costruttivi  prefabbricati  ai  sensi  della
          legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della  legge  2  febbraio
          1974,  n.  64,   e   del   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   14   settembre   2005,
          sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14
          gennaio 2008; 
                d) alla qualificazione e vigilanza  sulla  produzione
          di elementi prefabbricati prodotti in serie  dichiarata  ai
          sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2
          febbraio 1974, n. 64, e  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   14   settembre   2005,
          sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture  14
          gennaio 2008; 
                e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di
          elementi prefabbricati prodotti in  serie  controllata,  ai
          sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2
          febbraio 1974, n. 64, e  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   14   settembre   2005,
          sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14
          gennaio 2008; 
                f) alla qualificazione e vigilanza  della  produzione
          di sistemi antisismici o similari, secondo quanto  previsto
          dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti 14 settembre 2005,  sostituito  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                g) alla qualificazione e vigilanza  della  produzione
          di elementi strutturali  e  sistemi  costruttivi  in  legno
          massiccio, legno lamellare incollato, pannelli  a  base  di
          legno, esplicata,  in  attesa  della  completa  definizione
          delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura
          CE, secondo le indicazioni di cui al decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  14  settembre  2005,
          sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14
          gennaio 2008; 
                h) al rilascio della  concessione  ai  laboratori  di
          prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui
          all'articolo 8, comma 6, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo  59  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, ed alla vigilanza sugli stessi; 
                i) alla qualificazione, deposito  e  vigilanza  della
          produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non
          coperti  da  marcatura  CE,  secondo  quanto  previsto  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          14 settembre 2005,  sostituito  dal  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                j) al rilascio del certificato di  idoneita'  all'uso
          tramite procedure di equivalenza ai sensi del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14  settembre
          2005,   sostituito   dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                k) all'abilitazione di  organismi  di  certificazione
          degli   stabilimenti   di   produzione   del   calcestruzzo
          industrializzati nonche' vigilanza sugli  stessi  ai  sensi
          dell'articolo 5  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 14 settembre 2005,  sostituito  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                l) alla qualificazione  e  vigilanza  dei  centri  di
          trasformazione, secondo quanto  previsto  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14  settembre
          2005,   sostituito   dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008; 
                m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di
          ispezione di tipo B ai sensi  dell'articolo  28,  comma  4,
          dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni; 
                n) al rilascio dell'abilitazione degli  organismi  di
          certificazione, di ispezione e  dei  laboratori  incaricati
          delle  prove;  alle   attivita'   di   certificazione,   di
          ispezione, di prova e rilascio  di  benestare  tecnico  sui
          prodotti soggetti alla  marcatura  CE,  in  attuazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,  n.
          246." 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico