Art. 30 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di
cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.