Art. 23 
 
 
             Procedura di ammissione e carattere aperto 
                         delle associazioni 
 
  1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
in  un'associazione,  riconosciuta  o  non  riconosciuta,  del  Terzo
settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione
dell'organo  di  amministrazione  su  domanda  dell'interessato.   La
deliberazione e' comunicata all'interessato  ed  annotata  nel  libro
degli associati. 
  2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro  sessanta  giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda  di  ammissione  e
comunicarla agli interessati. 
  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
chi  ha  proposto  la  domanda  puo'  entro  sessanta  giorni   dalla
comunicazione   della   deliberazione   di   rigetto   chiedere   che
sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto  dalla
medesima,  che  deliberano  sulle  domande  non   accolte,   se   non
appositamente  convocati,  in   occasione   della   loro   successiva
convocazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la
costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.