Art. 25 
 
 
               Competenze inderogabili dell'assemblea 
 
  1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore: 
    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti; 
    c) approva il bilancio; 
    d) delibera sulla responsabilita'  dei  componenti  degli  organi
sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti; 
    e)  delibera   sull'esclusione   degli   associati,   se   l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza  ad
altro organo eletto dalla medesima; 
    f) delibera sulle modificazioni  dell'atto  costitutivo  o  dello
statuto; 
    g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
    h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione  o  la
scissione dell'associazione; 
    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 
  2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che  hanno
un  numero  di  associati  non  inferiore   a   cinquecento   possono
disciplinare le competenze dell'assemblea anche in  deroga  a  quanto
stabilito  al  comma  precedente,  nel  rispetto  dei   principi   di
democraticita',  pari  opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti   gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
  3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo  settore  puo'  attribuire
all'organo assembleare o di indirizzo, comunque  denominato,  di  cui
preveda la costituzione la competenza a  deliberare  su  uno  o  piu'
degli oggetti di  cui  al  comma  1,  nei  limiti  in  cui  cio'  sia
compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e  nel  rispetto
della volonta' del fondatore.