Art. 30 
 
 
                         Organo di controllo 
 
  1. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un
organo di controllo, anche monocratico. 
  2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo
settore, la nomina di un organo di controllo, anche  monocratico,  e'
obbligatoria quando siano superati per due esercizi  consecutivi  due
dei seguenti limiti: 
    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 
    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:
220.000,00 euro; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 
  3. L'obbligo  di  cui  al  comma  2  cessa  se,  per  due  esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 
  4. La nomina dell'organo  di  controllo  e'  altresi'  obbligatoria
quando  siano  stati  costituiti   patrimoni   destinati   ai   sensi
dell'articolo 10. 
  5. Ai componenti dell'organo di  controllo  si  applica  l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo  devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo  2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso  di  organo  di  controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere  posseduti  da  almeno
uno dei componenti. 
  6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, qualora  applicabili,  nonche'  sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo  e  contabile  e  sul  suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo  contabile
nel caso in  cui  non  sia  nominato  un  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro. 
  7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti  di  monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio  sociale  sia  stato
redatto in conformita' alle linee guida di cui  all'articolo  14.  Il
bilancio sociale da' atto degli esiti  del  monitoraggio  svolto  dai
sindaci. 
  8. I componenti  dell'organo  di  controllo  possono  in  qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione  e  di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riportano gli articoli  2397  e  2399  del  codice
          civile: 
              «Art. 2397 (Composizione del collegio). -  Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o non soci. Devono  inoltre  essere  nominati  due  sindaci
          supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.». 
              «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma  dell'art.
          2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Il testo del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa  delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.