Art. 30
Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un
organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e'
obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi' obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi
dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile
nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai
sindaci.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Note all'art. 30:
- Si riportano gli articoli 2397 e 2399 del codice
civile:
«Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.».
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art.
2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.