Art. 19 
 
                      Astensione e ricusazione 
 
  1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace
ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo  51,  primo
comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma
dell'articolo 52  del  medesimo  codice.  Ha  altresi'  l'obbligo  di
astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la  parte
dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado  o
gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in  qualunque
modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte
il difensore di una delle parti. 
  2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace
ha l'obbligo di astenersi nei  casi  previsti  dall'articolo  36  del
codice  di  procedura  penale  e  puo'  essere  ricusato,   a   norma
dell'articolo 37  del  medesimo  codice.  Ha  altresi'  l'obbligo  di
astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la  parte
dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado  o
gli affini entro il primo grado,  sono  stati  associati  o  comunque
collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa  parte  il
difensore di una delle parti. 
  3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi  e
puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte  dell'unione
civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita'  di
avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o
il coniuge o la parte dell'unione civile o il  convivente  ha  svolto
attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle  parti
in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta  da
un  avvocato  o  da  un  notaio  che   fa   parte   dell'associazione
professionale, della  societa'  tra  professionisti  o  dello  studio
associato a cui partecipa il giudice onorario. 
  4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi  anche  in
ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione  civile,  il
convivente, i parenti fino al  secondo  grado  abbia  avuto  o  abbia
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle  parti.
La disposizione di cui al primo periodo si applica  anche  quando  il
rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra  la
parte e un soggetto che  fa  parte  dell'associazione  professionale,
della societa' tra professionisti o  dello  studio  associato  a  cui
partecipa il giudice onorario. 
  5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei  casi
di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice
          di procedura civile: 
              «Art. 51 (Astensione del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
              Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e'
          fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
          puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente  i
          motivi specifici e i mezzi di prova. 
              Il ricorso, sottoscritto dalla parte o  dal  difensore,
          deve essere depositato  in  cancelleria  due  giorni  prima
          dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome  dei  giudici
          che sono chiamati a trattare o decidere la causa,  e  prima
          dell'inizio della trattazione o discussione di  questa  nel
          caso contrario. 
              La ricusazione sospende il processo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del Codice
          di procedura penale: 
              «Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo  di
          astenersi: 
              a) se ha interesse nel procedimento o se  alcuna  delle
          parti private o un difensore e'  debitore  o  creditore  di
          lui, del coniuge o dei figli; 
              b) se e' tutore,  curatore,  procuratore  o  datore  di
          lavoro di una delle parti private ovvero se  il  difensore,
          procuratore o curatore di una di dette  parti  e'  prossimo
          congiunto di lui o del coniuge; 
              c) se ha dato consigli  o  manifestato  il  suo  parere
          sull'oggetto del procedimento  fuori  dell'esercizio  delle
          funzioni giudiziarie; 
              d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo  prossimo
          congiunto e una delle parti private; 
              e) se alcuno  dei  prossimi  congiunti  di  lui  o  del
          coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata; 
              f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge
          o ha svolto funzioni di pubblico ministero; 
              g)  se  si  trova  in  taluna   delle   situazioni   di
          incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35  e  dalle
          leggi di ordinamento giudiziario; 
              h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 
              2. I motivi di astensione indicati nel comma 1  lettera
          b)  seconda  ipotesi  e   lettera   e)   o   derivanti   da
          incompatibilita'  per  ragioni  di  coniugio  o  affinita',
          sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o  la
          cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
              3. La dichiarazione  di  astensione  e'  presentata  al
          presidente della corte o  del  tribunale,  che  decide  con
          decreto senza formalita' di procedura. 
              4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del
          tribunale decide il presidente della corte di  appello;  su
          quella del presidente della  corte  di  appello  decide  il
          presidente della corte di cassazione. 
              Art. 37 (Ricusazione). -  1.  Il  giudice  puo'  essere
          ricusato dalle parti: 
              a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1  lettere  a),
          b), c), d), e), f), g); 
              b) se nell'esercizio delle funzioni  e  prima  che  sia
          pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente  il
          proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 
              2.  Il  giudice  ricusato  non  puo'  pronunciare   ne'
          concorrere a  pronunciare  sentenza  fino  a  che  non  sia
          intervenuta  l'ordinanza  che  dichiara   inammissibile   o
          rigetta la ricusazione.».