Art. 19 Astensione e ricusazione 1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. 2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. 3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario. 4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario. 5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.». - Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del Codice di procedura penale: «Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalita' di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. Art. 37 (Ricusazione). - 1. Il giudice puo' essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.».