Art. 17 
 
            Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi 
              di utilizzo del Registro nazionale aiuti 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1°
luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli
articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione  e  di
erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai
predetti articoli nonche' l'adempimento degli  obblighi  di  verifica
relativi agli aiuti di cui agli  articoli  13  e  14  e  relativi  ai
soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti  illegali  di  cui
all'articolo 15 e l'indicazione,  nei  provvedimenti  di  erogazione,
dell'avvenuta  acquisizione  della  Visura  Deggendorf  costituiscono
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e  di
erogazione degli aiuti individuali. 
  2.  Con  riferimento   agli   aiuti   di   cui   all'articolo   10,
l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente
regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a  quello  della
fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero,  per  gli  aiuti
fiscali,  entro  l'esercizio  finanziario  successivo  a  quello   di
presentazione della  dichiarazione  fiscale  nella  quale  gli  aiuti
individuali  sono  dichiarati,   determina   l'illegittimita'   della
fruizione dell'aiuto individuale. 
  3. Restano ferme  le  responsabilita'  previste  dall'articolo  52,
comma 7, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  per  il  caso  di
inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.