Art. 18 
 
         Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti 
 
  1. Qualora  il  Registro  nazionale  aiuti  non  sia  in  grado  di
funzionare  regolarmente  a  causa  di  eventi  eccezionali,  trovano
applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le  modalita'  di
verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e  degli  aiuti
SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero
dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato
funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti  di  concessione
adottati nelle more del ripristino  del  regolare  funzionamento,  in
luogo del «Codice concessione  RNA  -  COR»,  e  i  provvedimenti  di
erogazione adottati nel medesimo  lasso  temporale,  in  luogo  della
menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso  riferimento
alla comunicazione del citato Ministero e alle  verifiche  effettuate
con le predette modalita'. Con analoga  pubblicazione  sul  sito  del
Registro nazionale  aiuti  viene  data  notizia  del  ripristino  del
funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorita'
responsabili  e  i  Soggetti  concedenti  provvedono  tempestivamente
all'inserimento delle  informazioni  non  trasmesse  nel  periodo  di
mancato funzionamento.