Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita' all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 maggio 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13. - Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.