Art. 23 Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento; b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; c) il deposito e' effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche; d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonche' la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.