Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.
  356 
 
  1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater,  452-octies,
primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo  e  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter
e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma,  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43,  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del  presente  decreto,
dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, e'
sempre disposta la confisca  del  denaro,  dei  beni  o  delle  altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza  e
di cui, anche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta
essere titolare o avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  ai  fini  delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso
il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni
sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento
o reimpiego dell'evasione fiscale»; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»; 
      2) le parole: «al comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«allo stesso comma»; 
      3) dopo le parole: «altre utilita'» sono inserite le  seguenti:
«di legittima provenienza»; 
    d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati; 
    e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  nonche'  quelle  in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione  del  sequestro  previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai  commi  1  e
2-ter del presente articolo, nonche' agli altri casi di  sequestro  e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione  e  nella  custodia  dei
beni sequestrati, fino al  provvedimento  di  confisca  emesso  dalla
corte di appello nei procedimenti penali e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.  159  del
2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento del danno»; 
    f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti: 
  «4-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere  citati  i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni  in
stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo. 
  4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai  commi
1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e'  il  giudice  di
cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
Il giudice, sulla  richiesta  di  sequestro  e  contestuale  confisca
proposta  dal  pubblico  ministero,  provvede  nelle  forme  previste
dall'articolo  667,  comma  4,  del  codice  di   procedura   penale.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto. 
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione
del  comma  2-ter,  si  applicano  quando,  pronunziata  sentenza  di
condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice  di  appello  o  la
Corte di cassazione dichiarano estinto il reato  per  prescrizione  o
per amnistia,  decidendo  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  della
confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato. 
  4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e'  stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata  in  giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o  comunque
degli aventi causa. 
  4-novies. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto  il  sequestro  ovvero,  se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio  stesso.
L'opposizione  ai  provvedimenti   adottati,   ove   consentita,   e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666  del  codice  di  procedura
penale, allo stesso giudice ovvero, nel  caso  di  provvedimento  del
giudice delegato, al collegio». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita'  mafiosa),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di  confisca).  -
          1. Nei casi di condanna o di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti  dall'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli
          314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,   319-ter,
          319-quater, 320, 322, 322-bis, 325,  416,  realizzato  allo
          scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter
          e   517-quater,   nonche'   dagli   articoli    452-quater,
          452-octies, primo comma,  600-bis,  primo  comma,  600-ter,
          primo e secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente  alla
          condotta   di   produzione   o   commercio   di   materiale
          pornografico, 600-quinquies, 603-bis,  629,  644,  644-bis,
          648, esclusa  la  fattispecie  di  cui  al  secondo  comma,
          648-bis,   648-ter   e   648-ter.1   del   codice   penale,
          dall'articolo 295, secondo comma,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43,  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del  presente
          decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
          comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  o  per
          taluno dei delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta
          la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita'  di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla  propria  attivita'  economica.  In   ogni   caso   il
          condannato non puo' giustificare la  legittima  provenienza
          dei beni sul  presupposto  che  il  denaro  utilizzato  per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. (abrogato). 
              2-ter. Nei casi previsti dal comma  1,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona. 
              2-quater. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  nonche'
          quelle in materia di tutela dei terzi e di  esecuzione  del
          sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro
          e confisca previsti  dai  commi  1  e  2-ter  del  presente
          articolo, nonche' agli altri casi di sequestro  e  confisca
          di beni adottati nei procedimenti relativi  ai  delitti  di
          cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura
          penale.   In   tali   casi    l'Agenzia    nazionale    per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati   alla   criminalita'    organizzata    coadiuva
          l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella
          custodia dei beni sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
          confisca emesso dalla corte  di  appello  nei  procedimenti
          penali e, successivamente a tale provvedimento,  amministra
          i beni medesimi secondo le modalita'  previste  dal  citato
          codice di cui al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.
          Restano comunque salvi i diritti della persona  offesa  dal
          reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato. 
              4-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato
          risulti avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
              4-sexies.  Competente  a   emettere   i   provvedimenti
          previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita'  della
          sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2
          e 3, del codice di  procedura  penale.  Il  giudice,  sulla
          richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta  dal
          pubblico   ministero,   provvede   nelle   forme   previste
          dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
          L'opposizione e'  proposta,  a  pena  di  decadenza,  entro
          trenta  giorni  dalla  comunicazione  o  notificazione  del
          decreto. 
              4-septies. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti,
          ad  eccezione  del  comma  2-ter,  si   applicano   quando,
          pronunziata sentenza  di  condanna  in  uno  dei  gradi  di
          giudizio, il giudice di appello o la  Corte  di  cassazione
          dichiarano  estinto  il  reato  per  prescrizione   o   per
          amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della
          confisca,   previo   accertamento   della   responsabilita'
          dell'imputato. 
              4-octies.  In  caso  di  morte  del  soggetto  nei  cui
          confronti e' stata disposta la  confisca  con  sentenza  di
          condanna passata in  giudicato,  il  relativo  procedimento
          inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice  di
          procedura penale, nei  confronti  degli  eredi  o  comunque
          degli aventi causa. 
              4-novies.   L'autorita'   giudiziaria   competente   ad
          amministrare i  beni  sequestrati  e'  il  giudice  che  ha
          disposto il sequestro  ovvero,  se  organo  collegiale,  il
          giudice   delegato   nominato    dal    collegio    stesso.
          L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e'
          presentata, nelle forme dell'articolo  666  del  codice  di
          procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel  caso  di
          provvedimento del giudice delegato, al collegio.».