Art. 34 
 
Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle  imprese
                      sequestrate e confiscate 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo  recante  disposizioni  per  le  imprese  sequestrate   e
confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino  alla  loro
assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonche'  il
contrasto dell'intermediazione  illecita  e  dello  sfruttamento  del
lavoro e  consentendo,  ove  necessario,  l'accesso  all'integrazione
salariale e agli ammortizzatori sociali. 
  2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1   e'   adottato
realizzando: 
    a) una completa ricognizione della normativa vigente  in  materia
di ammortizzatori sociali, di incentivi per  l'emersione  del  lavoro
irregolare nonche' per il contrasto dell'intermediazione  illecita  e
dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese; 
    b) l'armonizzazione e il coordinamento  della  normativa  di  cui
alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni
adottate dall'Unione europea. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) tutte  le  misure  di  sostegno  alle  imprese  sequestrate  e
confiscate e ai lavoratori nonche' quelle volte a favorire, per  tali
imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro  e  l'adeguamento
della loro organizzazione e delle loro attivita' alle  norme  vigenti
in materia fiscale,  contributiva  e  di  sicurezza  siano  richieste
previe elaborazione e  approvazione  del  programma  di  prosecuzione
dell'attivita' delle imprese, di  cui  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle  imprese  di  cui
alla lettera a) siano  esclusi:  i  dipendenti  oggetto  di  indagini
connesse o pertinenti al reato di  associazione  mafiosa  o  a  reati
aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o  la  parte
dell'unione civile, i parenti, gli  affini  e  le  persone  con  essi
conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio  o  che
gli  stessi  si   siano   concretamente   ingeriti   nella   gestione
dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla
gestione dell'azienda prima del sequestro e  fino  all'esecuzione  di
esso; 
    c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro  o  a
confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
si  applichi,   ove   necessario,   la   disciplina   dell'intervento
straordinario  di  integrazione  salariale  e  degli   accessi   agli
ammortizzatori sociali; 
    d) il Governo fissi i tempi, le modalita' e  la  copertura  della
richiesta di integrazione salariale; 
    e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta  eccezione
per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori  dipendenti
gia' presenti nel giornale di cantiere e quelli che  intrattengono  o
hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di  lavoro  riconosciuto
con il decreto di approvazione del programma  di  prosecuzione  o  di
ripresa dell'attivita' dell'impresa ovvero  con  altri  provvedimenti
anche precedenti del tribunale o del giudice delegato; 
    f) sia data  comunicazione  al  prefetto  per  l'attivazione  del
confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS) e alla relativa commissione presso  l'INPS  per  l'attivazione
delle procedure della  cassa  integrazione  guadagni  per  quanto  di
competenza  nonche',  in   caso   di   intermediazione   illecita   e
sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita', istituita presso  l'INPS  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    g) a seguito  del  provvedimento  adottato  per  la  prosecuzione
dell'impresa ai sensi dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,   l'azienda
interessata  abbia  titolo  al  rilascio  del  documento   unico   di
regolarita'  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e,  a  decorrere
dalla   medesima   data,   non   siano   opponibili   nei   confronti
dell'amministrazione   giudiziaria   dell'azienda    sequestrata    i
provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per  condotte
anteriori al provvedimento di sequestro. 
  4. All'attuazione della delega  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1,  corredato
di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, e' trasmesso  alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I
pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i  quali  il
decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine  venga  a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza  del  termine  di
delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo  termine
e' prorogato di sessanta giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi  di  informazione  e  di
motivazione. I pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti  per
materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine  di
quindici giorni dalla data della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle  note  all'articolo
          14. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          13 maggio 1911,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991, n. 203  (Provvedimenti  urgenti
          in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa): 
              «Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con  pena  diversa
          dall'ergastolo  commessi   avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo, la pena e'  aumentata  da  un  terzo
          alla meta'. 
              2.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse   da   quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non  possono
          essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  questa
          e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 settembre 2002, n. 210, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni  urgenti
          in materia di emersione del lavoro sommerso e  di  rapporti
          di lavoro a tempo parziale): 
              «Art. 2. (Norme in materia di appalti pubblici).  -  1.
          Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
          sono  tenute  a  presentare  alla  stazione  appaltante  la
          certificazione relativa  alla  regolarita'  contributiva  a
          pena di revoca dell'affidamento. 
              1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve  essere
          presentata anche dalle imprese  che  gestiscono  servizi  e
          attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
          pena la decadenza  della  convenzione  o  la  revoca  della
          concessione stessa. 
              2. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente   decreto,   l'INPS   e   l'INAIL   stipulano
          convenzioni al fine del rilascio di un documento  unico  di
          regolarita' contributiva. 
              3. All'articolo  29,  comma  5,  del  decreto-legge  23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
          parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2006".». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa  con"  sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
                b) al comma 12  sono  premesse  le  seguenti  parole:
          "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,"; 
                c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222.
          Alla ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti previo accordo intervenuto in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  2009,  la
          percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, e' destinata nella  misura
          dello 0,5 per cento alle finalita'  di  cui  alla  medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo». 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,».".