Art. 21 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1. 
  2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 e'
adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della  direttiva
prevista dall'articolo 3, comma 1. 
  3.   Le    Amministrazioni    si    adeguano    alle    indicazioni
sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo
2,  comma  7,  entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  della
direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 15 settembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg. ne prev. n. 2202