Art. 21 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1. 2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 e' adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1. 3. Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo 2, comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 settembre 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 2202