Art. 25 
 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica  il  Regolamento
in materia di pubblicazione e diffusione di  sondaggi  sui  mezzi  di
comunicazione di massa di cui  alla  delibera  n.  256/10/CSP  del  9
dicembre 2010. 
  2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o,  comunque,  diffondere  i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni  e  sugli
orientamenti politici e di  voto  degli  elettori.  Tale  divieto  si
estende anche alle manifestazioni di opinione che, per  le  modalita'
di  realizzazione  e   diffusione,   possono   comunque   influenzare
l'elettorato.