Art. 27 Costo complessivo e costo eleggibile delle opere 1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del film sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. 2. La base di calcolo del credito d'imposta riservato alle imprese esterne corrisponde all'apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, ai sensi dell'art. 2549 del codice civile, con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i limiti della quota afferente al produttore cinematografico.