Art. 27 
 
 
          Costo complessivo e costo eleggibile delle opere 
 
  1. Le componenti del costo complessivo e del costo  eleggibile  del
film sono indicate nella Tabella B allegata  al  decreto  emanato  ai
sensi dell'art. 15 della legge  n.  220  del  2016,  e  ulteriormente
specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. 
  2. La base di calcolo del credito d'imposta riservato alle  imprese
esterne corrisponde all'apporto  in  denaro  eseguito  e  versato  in
esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati,
ai  sensi  dell'art.  2549  del  codice  civile,  con  il  produttore
cinematografico entro la quota massima del 49  per  cento  del  costo
eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto  emanato
ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i  limiti
della quota afferente al produttore cinematografico.