Art. 30 
 
 
                         Misure antielusive 
 
  1. Il credito di imposta previsto al presente Capo  decade  qualora
non vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4. 
  2. In particolare, il credito di  imposta  non  e'  riconosciuto  o
decade: 
    a)  in  caso  di  clausole  contrattuali  ovvero  di  pattuizioni
collaterali  al  contratto  di  associazione  in  partecipazione  tra
l'impresa  di  produzione  e  l'impresa  esterna  volte   a   rendere
inefficaci le condizioni previste nell'art. 26, comma 3, e a  ridurre
ovvero  eliminare  l'effettiva   partecipazione,   da   parte   degli
associati,  al  rischio  economico  e   finanziario   relativo   alla
realizzazione e allo sfruttamento economico del film; 
    b) qualora l'apporto in denaro dell'investitore esterno  non  sia
utilizzato  interamente  da  parte  dell'impresa  di   produzione   a
copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di
produzione del film; 
    c) nel caso in cui nelle scritture contabili  delle  imprese  non
siano debitamente indicati i flussi economici e  finanziari  relativi
all'associazione in partecipazione. 
  3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito  di
imposta di cui al presente Capo e, in particolare,  delle  misure  di
cui al presente  articolo,  comporta  la  revoca  del  beneficio,  il
recupero del  beneficio  eventualmente  gia'  fruito,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo legge, e l'impossibilita' per  l'impresa
di produzione cinematografica e per l'impresa esterna di fruire,  nei
successivi cinque anni, del credito  d'imposta  di  cui  al  presente
Capo.