Art. 30 Misure antielusive 1. Il credito di imposta previsto al presente Capo decade qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4. 2. In particolare, il credito di imposta non e' riconosciuto o decade: a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra l'impresa di produzione e l'impresa esterna volte a rendere inefficaci le condizioni previste nell'art. 26, comma 3, e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film; b) qualora l'apporto in denaro dell'investitore esterno non sia utilizzato interamente da parte dell'impresa di produzione a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione. 3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito di imposta di cui al presente Capo e, in particolare, delle misure di cui al presente articolo, comporta la revoca del beneficio, il recupero del beneficio eventualmente gia' fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, e l'impossibilita' per l'impresa di produzione cinematografica e per l'impresa esterna di fruire, nei successivi cinque anni, del credito d'imposta di cui al presente Capo.