Art. 23 
 
 
                         Periodo applicativo 
 
  1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata
dal piano della formazione. Esso si svolge presso  articolazioni  del
Dipartimento della pubblica  sicurezza  o  presso  uffici  o  reparti
dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   ovvero,   secondo
l'ordinamento del master di cui all'art. 22,  comma  1,  lettera  b),
presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso,  la
Scuola  richiede  note  informative  sulle   attivita'   svolte   dai
frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite. 
  2. Il periodo applicativo e'  finalizzato  al  completamento  della
formazione professionale, con particolare riguardo  all'apprendimento
delle procedure e tecniche di utilizzazione dei  sistemi  tecnologici
in  dotazione  alla  Polizia  di  Stato,  all'approfondimento   della
preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione  di  criteri  di
gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si  applicano
le disposizioni di cui  agli  articoli  18,  19  e  20  del  presente
decreto. 
  3. Al termine del corso, i direttori tecnici  ricevono  la  sciarpa
azzurra, insegna del comando.