Art. 23 Periodo applicativo 1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata dal piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite. 2. Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. 3. Al termine del corso, i direttori tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.