Art. 19 Norme generali e disposizioni finanziarie 1. E' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori: a) latte; b) carne bovina; c) ovi-caprino; d) frumento duro; e) colture proteiche e proteoleaginose; f) riso; g) barbabietola da zucchero; h) pomodoro destinato alla trasformazione; i) olio d'oliva. 2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento. 3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004. 4. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 3, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro: a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione; b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione. 5. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 11. 6. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.