Art. 19 
 
              Norme generali e disposizioni finanziarie 
 
  1. E' concesso  un  sostegno  accoppiato  agli  agricoltori  per  i
seguenti settori: 
    a) latte; 
    b) carne bovina; 
    c) ovi-caprino; 
    d) frumento duro; 
    e) colture proteiche e proteoleaginose; 
    f) riso; 
    g) barbabietola da zucchero; 
    h) pomodoro destinato alla trasformazione; 
    i) olio d'oliva. 
  2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui  all'allegato
II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo  2,
lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento. 
  3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, il sostegno accoppiato riguardante  i  settori  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi  agli
obblighi di identificazione e registrazione previsti dai  regolamenti
(CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004. 
  4. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) n.  2015/1383
della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun  capo  richiesto  a
premio, le condizioni  di  ammissibilita'  di  cui  al  comma  3,  si
considerano  soddisfatte  se  gli  obblighi  di   identificazione   e
registrazione sono adempiuti entro: 
    a) il primo giorno del periodo  di  detenzione  nell'azienda  del
richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione; 
    b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della  domanda,  nel
caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione. 
  5. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario
presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 11. 
  6. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il
sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e  ad  almeno
cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato  previsto  dagli
articoli 23, 24, 25, 26 e 27.