Art. 20 
 
                  Misura premi per il settore latte 
 
  1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte che  partoriscono
nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati  secondo  le
modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE)  n.  1760/2000  e
dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  437/2000.  L'aiuto
spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 
  2. Possono accedere al premio di cui al comma 1,  i  produttori  di
latte i cui  capi  appartengano  ad  allevamenti  che,  nell'anno  di
presentazione della  domanda,  rispettino  almeno  due  dei  seguenti
requisiti qualitativi ed igienico sanitari: 
    tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; 
    tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; 
    contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. 
  3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola,
il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti: 
    tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; 
    tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; 
    contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml. 
  4.  In  deroga  a  quanto  stabilito  nei  commi  2  e  3,  i  capi
appartenenti ad allevamenti ubicati in  aree  montane  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE)  n.
1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti  produttivi  di
formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica
protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei  regimi  di
qualita'  certificati  ai  sensi  dell'art.  16,   lettera   b)   del
regolamento (UE) n.  1305/2013,  devono  rispettare,  fatti  salvi  i
parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2. 
  5. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al  finanziamento  della  misura  ai
sensi del comma 1 e il numero delle vacche  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata per premi aggiuntivi alle  vacche  di  cui  al  comma  1
associate, per almeno sei mesi, ad un codice di  allevamento  situato
in zone  montane  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  o
dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  7. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto  tra  l'importo  destinato  al   finanziamento   dei   premi
aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche  ammissibili
al sostegno nell'anno considerato. 
  8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono
escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21. 
  9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura premi alle  bufale  di  eta'  superiore  ai  trenta  mesi  che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. 
  10. L'importo unitario del premio e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al  finanziamento  della  misura  ai
sensi del comma 9 e il numero delle bufale  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore  della
bufala al momento del parto. 
  11. Il periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.