Art. 20 Misura premi per il settore latte 1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 2. Possono accedere al premio di cui al comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. 3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml. 4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2. 5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21. 9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. 10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 9 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto. 11. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.