Art. 21 
 
              Misura premi per il settore carne bovina 
 
  1. La quota pari all'8,18 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi  vacche  nutrici  iscritte  nei  libri
genealogici o nel registro  anagrafico  delle  razze  individuate  da
carne o a duplice attitudine nell'allegato V facente parte integrante
del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono
identificati e registrati secondo le modalita' e i  termini  previsti
dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della
vacca al momento del parto. Ai  fini  dell'ammissibilita'  all'aiuto,
sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi  iscritti  nei
libri genealogici  o  nel  registro  anagrafico  delle  razze  bovine
nell'anno di riferimento. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  3. La quota pari allo 0,52 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma
2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al  comma  1,
iscritte ai libri  genealogici  delle  razze  Chianina,  Marchigiana,
Maremmana,  Romagnola,  Podolica  e  Piemontese,  facenti  parte   di
allevamenti  che  aderiscono  a  piani  di   gestione   della   razza
finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite
infettiva del bovino. 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei  libri
genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti  ad  allevamenti
non iscritti nella BDN come allevamenti da  latte,  che  partoriscono
nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati  secondo  le
modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE)  n.  1760/2000  e
dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  437/2000.  L'aiuto
spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 
  6. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma
2, e' assegnata  alla  misura  premi  ai  bovini  macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per  un  periodo
non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 
  8. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 7 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in  eta'  compresa
tra 12 e 24 mesi e  allevati  dal  richiedente  per  un  periodo  non
inferiore  a  sei  mesi  prima  della  macellazione,  certificati   a
denominazione di origine protetta o indicazione  geografica  protetta
di cui al  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  ovvero  appartenenti  ad
allevamenti aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale o  a
sistemi di etichettatura facoltativa  riconosciuti;  ovvero  allevati
dal richiedente per un periodo non inferiore  ai  dodici  mesi  prima
della macellazione. 
  10. L'importo unitario del premio e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 9 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  11. I premi di cui ai commi  2,  6,  8  e  10  non  sono  tra  loro
cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il  settore  latte  di
cui all'art. 20. 
  12. Il periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare. 
  13. L'allegato V, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del
Capo del Dipartimento delle  politiche  europee  e  internazionali  e
dello sviluppo rurale, a  seguito  di  successivi  riconoscimenti  ai
sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.