Art. 22 
 
               Misura premi per il settore ovi-caprino 
 
  1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e'  assegnata  alla  misura  premi  alle  agnelle,   identificate   e
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. 
  2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti  ovini,
particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano
del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di  greggi
che aderiscono ai piani regionali di selezione per  la  resistenza  a
detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti
omozigoti sensibili alla scrapie. 
  3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a  finanziamento  per
ciascun gregge e' determinata come segue: 
    a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti  ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta non raggiunto; 
    b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti  ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta  raggiunto  (allevamenti  dichiarati
indenni). 
  L'obiettivo di  risanamento  e'  considerato  raggiunto,  ai  sensi
dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della
salute 25 novembre 2015 nel caso di  greggi  composte  unicamente  da
capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali  per  la  monta  siano  stati
impiegati, da almeno  10  anni,  esclusivamente  arieti  di  genotipo
ARR/ARR. 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili. 
  5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli  allevamenti  che,
avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento  nell'anno  precedente  a
quello di domanda, scendono di livello per  il  quale  lo  status  di
resistenza  alla  scrapie  non  puo'  essere  riconosciuto  ai  sensi
dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della
salute 25 novembre 2015. 
  6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati. 
  7. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento  verso  forme
che garantiscano un maggiore equilibrio economico  e  contribuiscano,
pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali,  ambientali  e
paesaggistiche  derivanti  dall'abbandono   di   una   tipologia   di
allevamento che concorre in maniera determinante  alla  conservazione
dei pascoli permanenti in quota, beneficiano  dei  premi  di  cui  al
comma 6 i capi certificati a  denominazione  di  origine  protetta  o
indicazione geografica protetta ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012. 
  8. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra
l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e
il numero di capi macellati e ammissibili. 
  9. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola  domanda
di aiuto ai sensi del presente articolo. 
  10. Il periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.