Art. 22 Misura premi per il settore ovi-caprino 1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. 2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. 3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue: a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento e' considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. 4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili. 5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015. 6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati. 7. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 6 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 8. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e il numero di capi macellati e ammissibili. 9. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo. 10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.