Art. 24 
 
                  Misura premi per il settore riso 
 
  1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie
a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali  e
mantenuta in normali condizioni almeno fino  alla  maturazione  piena
delle cariossidi. 
  4. Le colture di cui al comma 3, che non  raggiungono  la  fase  di
maturazione  piena  delle  cariossidi  a   causa   delle   condizioni
climatiche eccezionali riconosciute,  sono  ammissibili  all'aiuto  a
condizione che le superfici in questione  non  siano  utilizzate  per
altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.