Art. 24 Misura premi per il settore riso 1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. 4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.