Art. 25 
 
        Misura premi per il settore barbabietola da zucchero 
 
  1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie
a barbabietola da zucchero seminata e coltivata  secondo  le  normali
pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino  alla
maturazione  piena  della  radice  ed  impegnata  nei  contratti   di
fornitura stipulati con un'industria saccarifera. 
  4. I contratti di  cui  al  comma  3  sono  allegati  alla  domanda
«UNICA». 
  5. Le colture di cui al comma 3, che non  raggiungono  la  fase  di
maturazione piena della radice a causa  delle  condizioni  climatiche
eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che
le superfici in questione non siano utilizzate per altri  scopi  fino
alla suddetta fase di crescita.