Art. 25 Misura premi per il settore barbabietola da zucchero 1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. 4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA». 5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.