Art. 26 Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione 1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. 4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, presso l'organismo di coordinamento, entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda «UNICA» l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento. 5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.