Art. 26 
 
                Misura premi per il settore pomodoro 
                  da destinare alla trasformazione 
 
  1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura  premi  alla  coltivazione  del  pomodoro  da  destinare  alla
trasformazione. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie
a  pomodoro  seminata  e  coltivata  secondo  le   normali   pratiche
colturali,  mantenuta  in  normali  condizioni   almeno   fino   alla
maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura
stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro  anche  per
il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  4. I contratti di fornitura di cui al comma 3  sono  allegati  alla
domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel  caso  di
produttori  associati  ad  una  organizzazione  di  produttori,  sono
depositati a cura della medesima organizzazione,  presso  l'organismo
di coordinamento, entro il  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda  «UNICA»
l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.  Nel
caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori,  i
contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione  di
produttori  di  riferimento,  secondo  le   modalita'   organizzative
definite dall'organismo di coordinamento. 
  5. Le colture di cui al comma 3, che non  raggiungono  la  fase  di
piena maturazione del frutto  a  causa  delle  condizioni  climatiche
eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che
le superfici in questione non siano utilizzate per altri  scopi  fino
alla suddetta fase di crescita.