Art. 27 
 
              Misura premi per il settore olio di oliva 
 
  1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi  alle  superfici  olivicole  in  Liguria,  Puglia  e  Calabria,
coltivate secondo le normali pratiche  colturali  da  agricoltori  in
regola con le norme di cui  all'art.  5,  comma  1  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23  dicembre
2013. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 
  3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma  2
del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e  caratterizzate
da una pendenza media superiore al 7,5%. 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 
  5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alle superfici olivicole di  particolare  rilevanza  economica,
sociale, territoriale ed ambientale,  coltivate  secondo  le  normali
pratiche colturali, da agricoltori in regola  con  le  norme  di  cui
all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 23 dicembre 2013. 
  6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici
olivicole che aderiscono a  sistemi  di  qualita'.  Per  «sistemi  di
qualita'» si intendono i disciplinari  di  produzione  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  7. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.