Art. 27 Misura premi per il settore olio di oliva 1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. 4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013. 6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'. Per «sistemi di qualita'» si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.