Art. 20 Politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 260, paragrafo 1, lettera g), degli atti delegati e dell'art. 30, comma 5, del Codice, l'impresa si dota di una politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, approvata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g) del presente regolamento, che individua la strategia di attenuazione dei rischi e di equilibrio del portafoglio da attuarsi in via generale mediante il ricorso alla riassicurazione o ad altre tecniche di mitigazione del rischio. 2. Il sistema di governo societario assicura che: a) sia fornita all'alta direzione, in maniera tempestiva ed esaustiva rispetto al momento in cui l'impresa acquisisce le informazioni, la situazione aggiornata dei contratti riassicurativi in atto, prestando particolare attenzione alle posizioni creditorie in essere con i riassicuratori, e delle altre tecniche di mitigazione del rischio; b) le scelte gestionali operate siano coerenti con la politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio; c) eventuali scostamenti rispetto alla politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio siano segnalati prontamente all'organo amministrativo. 3. L'impresa, nell'ambito della politica di cui al comma 1, produce un'analisi scritta delle tecniche di mitigazione del rischio utilizzate, chiarendone il funzionamento ed i relativi rischi significativi coinvolti. 4. Nell'ipotesi di ricorso a societa' veicolo, l'impresa monitora attivamente, mediante il proprio sistema di governo societario, il rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera vv-ter) del Codice e tiene in considerazione, mediante il proprio sistema di gestione dei rischi, gli ulteriori rischi derivanti dalla societa' veicolo, anche ai fini del calcolo dei propri requisiti di capitale. L'impresa presta particolare attenzione ai rischi ulteriori e residuali derivanti dalla societa' veicolo ivi incluso il rischio di perdite superiori rispetto a quelle eventualmente previste al momento dell'autorizzazione. 5. L'impresa che appartenga ad un gruppo, in caso di adesione ad un contratto di riassicurazione di gruppo, assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 85, comma 2.