Art. 20 
 
            Politica di riassicurazione e delle ulteriori 
                 tecniche di mitigazione del rischio 
 
  1. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  260,  paragrafo  1,
lettera g), degli atti delegati e dell'art. 30, comma 5, del  Codice,
l'impresa  si  dota  di  una  politica  di  riassicurazione  e  delle
ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, approvata  dall'organo
amministrativo, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  lettera  g)  del
presente regolamento, che individua la strategia di attenuazione  dei
rischi e di equilibrio del portafoglio da attuarsi  in  via  generale
mediante il ricorso alla  riassicurazione  o  ad  altre  tecniche  di
mitigazione del rischio. 
  2. Il sistema di governo societario assicura che: 
    a) sia fornita  all'alta  direzione,  in  maniera  tempestiva  ed
esaustiva  rispetto  al  momento  in  cui  l'impresa  acquisisce   le
informazioni, la situazione aggiornata dei  contratti  riassicurativi
in atto, prestando particolare attenzione alle  posizioni  creditorie
in essere con i riassicuratori, e delle altre tecniche di mitigazione
del rischio; 
    b) le scelte gestionali operate siano coerenti con la politica di
riassicurazione  e  delle  ulteriori  tecniche  di  mitigazione   del
rischio; 
    c)   eventuali   scostamenti   rispetto    alla    politica    di
riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio
siano segnalati prontamente all'organo amministrativo. 
  3. L'impresa, nell'ambito della politica di cui al comma 1, produce
un'analisi  scritta  delle  tecniche  di  mitigazione   del   rischio
utilizzate,  chiarendone  il  funzionamento  ed  i  relativi   rischi
significativi coinvolti. 
  4. Nell'ipotesi di ricorso a societa' veicolo,  l'impresa  monitora
attivamente, mediante il proprio sistema di  governo  societario,  il
rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'art.  1,
comma 1, lettera  vv-ter)  del  Codice  e  tiene  in  considerazione,
mediante il proprio sistema di gestione  dei  rischi,  gli  ulteriori
rischi derivanti dalla societa' veicolo, anche ai  fini  del  calcolo
dei  propri  requisiti  di  capitale.  L'impresa  presta  particolare
attenzione ai rischi ulteriori e residuali derivanti  dalla  societa'
veicolo ivi incluso il rischio di perdite superiori rispetto a quelle
eventualmente previste al momento dell'autorizzazione. 
  5. L'impresa che appartenga ad un gruppo, in caso di adesione ad un
contratto di riassicurazione  di  gruppo,  assicura  il  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 85, comma 2.