Art. 21 Formalizzazione dei rapporti contrattuali 1. Per i contratti che devono essere provati per iscritto ai sensi dell'art. 1928 del codice civile, l'impresa provvede alla formalizzazione dei rapporti contrattuali al piu' tardi entro quattro mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura. 2. Nell'ipotesi di ricorso a contratti di riassicurazione facoltativi, entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'impresa dispone della documentazione attestante la partecipazione dei riassicuratori firmata da ciascuno per la propria quota. 3. Ove cio' sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle linee di attivita' oggetto della riassicurazione, il termine per la formalizzazione dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' fissato in sei mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3, l'impresa dispone di adeguata documentazione su termini e condizioni concordati, nonche' sulle quote di partecipazione di ciascun riassicuratore. Eventuali accordi che integrano il contratto o a cui il contratto fa rinvio costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.