Art. 21 
 
              Formalizzazione dei rapporti contrattuali 
 
  1. Per i contratti che devono essere provati per iscritto ai  sensi
dell'art.  1928  del   codice   civile,   l'impresa   provvede   alla
formalizzazione dei rapporti contrattuali al piu' tardi entro quattro
mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto
della copertura. 
  2.  Nell'ipotesi  di  ricorso  a   contratti   di   riassicurazione
facoltativi, entro gli stessi termini di cui al  comma  1,  l'impresa
dispone  della  documentazione  attestante  la   partecipazione   dei
riassicuratori firmata da ciascuno per la propria quota. 
  3. Ove cio' sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle
linee di attivita' oggetto della riassicurazione, il termine  per  la
formalizzazione dei rapporti  contrattuali  di  cui  al  comma  1  e'
fissato in sei mesi dalla conclusione degli accordi e comunque  dalla
data di effetto della copertura. 
  4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  1,  2,  3,  l'impresa
dispone  di  adeguata  documentazione   su   termini   e   condizioni
concordati,  nonche'  sulle  quote  di  partecipazione   di   ciascun
riassicuratore. Eventuali accordi che integrano il contratto o a  cui
il  contratto  fa  rinvio  costituiscono   parte   integrante   della
documentazione contrattuale.